venerdì 27 febbraio 2009

Le decisioni del Giudice Sportivo

--- GARE DEL 1/ 2/2009 ---
Reclami
Gara ATLETICO BOVINO - AUDACE BARLETTA del 1/ 2/2009
Il Giudice Sportivo esaminata la comunicazione inviata dalla ATLETICO BOVINO e per essa dal Sig. DE MASIS Luigi;
esaminato altresi il supplemento reso a questo Giudice dall'arbitro il quale dopo ha dichiarato di aver notato alle proprie spalle la presenza di calciatori dell'ATLETICO BOVINO seguiti dai restanti dirigenti locali e di non escludere la presenza del Sig. DE MASIS Luigi;
ritenuto che vi sono le condizioni per revocare la sanzione già comminata al capitano dell'ATLETICO BOVINO, CAPOCASALE Roberto
D E L I B E R A
di revocare la sanzione comminata a carico del Sig. CAPOCASALE Roberto come pubblicata sul C.U. n° 48 del 5.2.2009;
di comminare a carico del Sig. De Masis Luigi, dirigente dell'Atl. Bovino la inibizione sino al 30/06/2009 confermando nel merito la motivazione pubblicata sul CU 48 del 05/02/2009.
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di dirigenti
Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.19 C.G.S. fino al 30/ 6/2009 al sig. DE MASIS LUIGI (ATLETICO BOVINO) vedi delibera
--- GARE DEL 22/ 2/2009 ---
Gara CALCIO GIOIA - CASAMASSIMA del 22/ 2/2009
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che il Comunicato Ufficiale n°4 del 10.7.2008 impone l'utilizzo per l'intera gara di almeno 3 giocatori juniores nati dopo l'1.1.1988, pena la perdita dell'incontro ai senzi dell'art. 17 C.G.S.;
- che dall'esame del referto arbitrale confermato dal successivo supplemento é emerso che la Società GIOIA CALCIO ha utilizzato n° 2 calciatori Juniores a far tempo dal 14° minuto del II° tempo sino al termine della gara così contravvenendo al suddetto regolamento (al 14° minuto del II° tempo esce il n° 11 Lagattolla C.(08.02.1989) ed entra il n° 14 Mongelli P. (25.11.1973);
Tanto premesso
D E L I B E R A
di comminare alla Società GIOIA CALCIO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della Società CASAMASSIMA
Gare non disputate o sospese
Gara ATLETICO BOVINO - SAN SEVERO del 22/ 2/2009
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era impraticabile a causa della neve e che, pertanto, non dava inizio alla gara
D E M A N D A
al C.R.P. per quanto di sua competenza in ordine al recupero dell'incontro.
Gara SAN GIOVANNI ROTONDO - ASCOLI SATRIANO del 22/ 2/2009
Il Giudice Sportivo
Letta la nota del Presidente del Comitato Regionale Puglia prot. n° 358/VT del 21/02/2009 con la quale ha comunicato di aver rinviato a data da destinarsi la partita in ogetto a causa delle avverse condizioni atmosferiche;
D E L I B E R A
di demandare al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara
Gara GIOVENTU MARTINA - ATLETICO SAN GIORGIO 1958 del 22/ 2/2009
Il Giudice Sportivo
Letta la nota del Presidente del Comitato Regionale Puglia prot. n° 358/VT del 21/02/2009 con la quale ha comunicato di aver rinviato a data da destinarsi la partita in ogetto a causa delle avverse condizioni atmosferiche;
D E L I B E R A
di demandare al Comitato Regionale Puglia l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
Perdita della gara:
CALCIO GIOIA
Vedi delibera
Ammende
€ 500 S.VITO
A fine gara persone estranee sostavano nel tunnel che conduce agli spogliatoi tenendo comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del Direttore di gara; una di queste seguiva il direttore di gara e cercava di entrare nel suo spogliatoio senza riuscirvi per intervento di un Dirigente locale.
A carico di dirigenti
Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.19 C.G.S. fino al 26/ 3/2009 al sig. BORRELLI DOMENICO (CASAMASSIMA)
Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.19 C.G.S. fino al 16/ 3/2009 al sig. FERRUCCI PIETRO (TORREMAGGIORE CALCIO) c.f.r. ref. Commissario Campo
A carico di massaggiatori
Squalifica Fino al 26/ 3/2009
CAMPANIELLO PAOLO (ARPIFOGGIA)
SIDERI LUIGI (AVANTI DELFINI ALTAMURA)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per cinque gare effettive
NICOLINI CARMINE (Nuova Laterza)
Tentava di colpire un avversario senza riuscirvi; nel contempo inveiva contro costui e,nel mentre veniva allontanato dai compagni di squadra, gli sputava contro senza colpirlo.
Squalifica per due gare effettive
CIFARELLI VINCENZO (Avanti Delfini Altamura)
Squalifica per una gara effettiva
ABATE MARCO (Appia Brindisi)
DURANTE NICOLA (Atletico Mesagne)
BRIZIO LORENZO (Nuova Laterza)
CACCIAPAGLIA LEONARDO (Rinascita Rutiglianese)
SABINO VITO (Toritto)
Non espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (XI infr)
CAPPELLINI ANTIMO (Real Squinzano)
Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)
MASTROPIERI MICHELE GIANLUC (Arpifoggia)
RICCIO MASSIMILIANO (Carmiano)
CARATI DAVIDE (Martano)
CAROPPO ALESSANDRO (Otranto)
CATAPANO RUDY (Andrisani Calcio 1995 Ta)
TASCO FRANCESCO (Appia Brindisi)
DONVITO EMANUELE (Calcio Gioia)
CIANCIARUSO MASSIMILIANO (Fibal Pulsano 2000)
RITO FEDERICO (Fibal Pulsano 2000)
Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)
DE BLASI ANDREA (Gioventu Parabita)
CAMPOBASSO MARCO (Juventina)
CARACCIOLO FEDERICO (Juventina)
GALLO VITO LEONARDO (Libertas Palese)
BERNARDO DIEGO (Martano)
QUARTA GIANLUCA (Martano)
QUARTA JONATHAN (Martano)
BRUNO GIORDANO (San Cesario Aria Sana)
PEPE DAVIDE (San Donato)
PALASCIANO GIUSEPPE (San Paolo)
PETRUCELLI MIRKO IVAN (Sporting Soleto)
SCHIRALDI FRANCESCO CLAUD (Toritto)
FANELLI ELIA (Atletico Capurso)
VILLANI ALESSANDRO (Calcio Gioia)
LATTARULO MICHELANGELO (Casamassima)

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